Ultima modifica: 21 Marzo 2023

Circ. n. 179 – Informativa su Modalità didattiche nel caso in cui si verifichino due contagi COVID nella stessa classe

Circ. 179                                                                                         S.G. La Punta, 17 gennaio 2022

 

Ai Sigg. Genitori

Agli Studenti maggiorenni

Ai Docenti

Al personale ATA

Al DSGA

AL SITO

 

Oggetto: Informativa su Modalità didattiche nel caso in cui si verifichino due contagi COVID nella stessa classe

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 gennaio 2022;

 

INFORMA

 i destinatari in indirizzo che, ogni qual volta venga segnalato un secondo caso Covid-19 positivo nella stessa classe (nell’arco temporale di 10 giorni dal primo caso positivo), il D.L. 1/2022 e la circolare dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. n°11 dell’8 gennaio 2022 prevedono le misure di seguito richiamate:

DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL’ARCO DI 10 GIORNI

 

A) PER GLI ALUNNI:

a1) non vaccinati

a2) vaccinati con solo 1° dose

a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster  

      3° dose)

a4) guariti da più̀ di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)

 

Attività̀ didattica: è sospesa l’attività̀ in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

 

B) PER GLI ALUNNI:

b1) vaccinati con 3° dose (booster)

b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)

b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)

 

Attività̀ didattica: in presenza con l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

 

 

L’auto-sorveglianza prevede:

 

  • l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso;
  • nei primi 5 giorni, il monitoraggio di eventuale comparsa di sintomi;
  • alla prima comparsa di eventuali sintomi (ad esempio al 2°-3° giorno dall’ultimo contatto con il positivo), l’immediata esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare;
  • nel caso in cui i sintomi persistessero, l’esecuzione di un ulteriore test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno dall’ultimo contatto con il positivo (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021).

 

Se, nella classe, si verificherà un secondo caso positivo entro dieci giorni dalla notizia del primo, il coordinatore di classe metterà un avviso nell’Agenda del registro elettronico e avviserà le famiglie e gli studenti di quella classe che, per i dieci giorni successivi, saranno adottate le misure appositamente previste dal D.L. 1/2022 e riportate nella presente comunicazione.

 

Potranno quindi essere ammessi in frequenza, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2, soltanto gli alunni che rientrano nelle tipologie B del prospetto di sintesi:

 

b1) alunni vaccinati con 3° dose (booster);

b2) alunni vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi);

b3) alunni guariti da meno di 120 giorni (4 mesi).

 

Gli alunni che non posseggono i requisiti b1, b2 o b3 non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma G-Suite d’Istituto.

 

I requisiti per poter frequentare in presenza DEVONO ESSERE DIMOSTRATI DALL’ALUNNO INTERESSATO.

 

  • CASO b1: Gli studenti vaccinati con 3° dose (booster) possono comprovare tale requisito esibendo il loro Green Pass sia in formato cartaceo che in formato digitale;

 

  • CASO b2: Gli studenti vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi) possono comprovare tale requisito esibendo il loro Green Pass esclusivamente in formato cartaceo;

 

  • CASO b3: Gli studenti guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) possono comprovare tale requisito esibendo il certificato di guarigione in formato cartaceo.

 

La scrivente, o altro soggetto, appositamente delegato, verificherà, all’accesso a scuola degli studenti, o, comunque, entro la prima ora di lezione, i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Gli studenti dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la documentazione (sia cartacea che digitale) di cui sopra.

Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale.

 

I Docenti in servizio alla prima ora di lezione e i collaboratori scolastici sono stati delegati dal Dirigente Scolastico alla verifica dello stato vaccinale e/o di guarigione COVID degli studenti: il controllo in classe sarà eseguito mentre verrà chiamato l’appello, in modo riservato ed esaminando seduta stante quanto prodotto dall’alunno, senza annotare, registrare o memorizzare alcun dato. Il controllo sarà effettuato per ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio.

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/16 per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata alla sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito della scuola, disponibile qui: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctps10000q

 

 

Si ricorda di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e, ai genitori, di non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi respiratori riconducibili al Covid e/o febbre superiore a 37,5°, come disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e già disposto dall’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

 

Si ricorda, infine, che fino al 28 febbraio 2022, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in regime di auto-sorveglianza, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria la prescrizione medica, da parte del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta.

 

         Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Carmela Maccarrone

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

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